PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Museo nazionale di storia contemporanea «Nicola Badaloni», di seguito denominato «Museo», con sede nel comune di Trecenta, in provincia di Rovigo.

Art. 2.

      1. Il Museo ha i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre le opere, le immagini e la letteratura riguardanti la storica figura di Nicola Badaloni;

          b) raccogliere, conservare, documentare e valorizzare le opere e la storia delle popolazioni del Polesine del XIX e del XX secolo, con particolare riferimento alla vita e alle lotte contadine, nonché all'esodo dal Polesine conseguente all'alluvione del Po del 1951;

          c) diventare un punto di aggregazione e un centro propulsivo della tradizione e della cultura polesane;

          d) promuovere ed organizzare attività didattiche, manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee su temi legati a quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 3.

      1. Anche al fine di contribuire alla conservazione della memoria della figura di Nicola Badaloni, al comune di Trecenta è assegnato un contributo pari a 700.000 euro per l'anno 2008 per interventi di restauro e di manutenzione straordinaria della casa di Nicola Badaloni.

 

Pag. 5


      2. Il comune di Trecenta assicura il coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente adottati, anche in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti pubblici e privati, dai proprietari dell'immobile, dal comune stesso e dagli altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione del bene e della promozione di attività culturali connesse alla figura di Nicola Badaloni e al suo rapporto con la comunità locale, anche tramite la realizzazione del Museo.
      3. La competente soprintendenza autorizza, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 700.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.